L’aspettativa per maternità

Risposta a una lettrice sull'aspettativa concessa alle madri lavoratrici dalla legge 1204/1971

Dettagli

Autore
Vito Trevisi
Data
17/2/1978
Tipologia
Risposta a una lettrice
Testata
il Messaggero
Pagina
16
Periodo
Anni Settanta
Area Tematica
Donne

Articolo:

Dipendente di un grande Ente, ho fruito nel 1956 di un periodo di aspettativa di sei mesi per puerperio (senza stipendio a norme di legge e di contratto sulla tutela delle lavoratrici madri. Vorrei sapere se, per coprire tale periodo nel quale mancano i contributi relativi, posso chiedere all'Inps il riconoscimento dei 26 contributi mancanti (riferiti appunto ai sei mesi non lavorati) e cioè per il raggiungimento dei 1820 contributi settimanali utili per ottenere la pensione di anzianità (Vanda Mancini - Roma).

L’aspettativa, di per se stessa, non è riconoscibile dall' Inps. Tuttavia probabilmente la richiesta riguarda i sei mesi di assenza facoltativa dopo il parto disciplinata in precedenza dall’art. 6 della legge 26 agosto 1950, n. 860 ed ora dall’art. 7 della legge 30 dicembre 1971. n. 1204. Se l'interpretazione è esatta, spetta il riconoscimento della contribuzione figurativa in quanto l’art. 56 del Rdl 4 ottobre 1935 lo ammette per interruzione del lavoro. sia obbligatoria che facoltativa. a causa di gravidanza e puerperio.