Un regolamento sulla tutela delle lavoratrici madri

Le tutele introdotte dalla legge 1204/1977 per le lavoratrici madri

Dettagli

Autore
Vito Trevisi
Data
22/4/1977
Tipologia
Commento
Testata
il Messaggero
Pagina
17
Periodo
Anni Settanta
Area Tematica
Donne

Articolo:

Il sistema vigente per la tutela delle lavoratrici madri è stato di recente completato con il regolamento di esecuzione della legge 50 dicembre 1971, n. 1204.

Le nuove norme emanate con D.P.R. 25 novembre 197t>, n. 102b (G.U. n. 72 del 16 marzo scorso) interessano per molti aspetti (artt. 8. 8. 13. 15, 19 c 22) anche il campo previdenziale.

Nell'ordine, l'art. 8 dispone che la lavoratrice, ove dopo il periodo di astensione obbligatoria per i tre mesi successivi al parto intenda avvalersi del diritto di assentarsi per un periodo di altri sei mesi entro il primo anno di vita del bambino. deve darne comunicazione al datore di lavoro e all'istituto assicuratore, qualora quest'ultimo sia tenuto a corrispondere la relativa indennità, precisando il periodo di assenza. che è frazionabile.

L'art. 9 conferma che i periodi di astensione obbligatoria e facoltativa dal lavoro per gravidanza e puerperio sono da considerare utili ai fini del diruto e della determinazione della misura delle pensioni.
Il successivo art. 13 stabilisce che per le lavoratrici agricole, le quali agli effetti della percezione dell’indennità giornaliera debbono pur dimostrare la loro qualifica comprovandola con l'iscrizione negli elenchi nominativi e con idonea certificazione equipollente, non assume tuttavia rilevanza la data di pubblicazione degli elenchi e di rilascio della certificazione.

L'art. 15 poi prevede che, per i diritti conseguenti al parto, la lavoratrice debba produrre, entro 15 giorni dall' evento, al datore di lavoro e all'istituto presso il quale è assicurata per il trattamento di malattia, il certificato di assistenza al parto dal quale risulti la data dell'evento medesimo.

L'art. 19 riguarda le lavoratrici a domicilio che. all'inizio dell'astensione obbligatoria dal lavoro devono inviare all'istituto assicuratore, oltre al certificato di gravidanza, anche una dichiarazione del committente, dalla quale risulti che la lavoratrice ha riconsegnato tutte le merci e il lavoro avuto in consegna, ancorché non ultimato.

Infine l’art. 22, in caso di permanenza, o di indebita assunzione al lavoro, della lavoratrice gestante o puerpera durante il periodo di interdizione, ferme restando le penalità per il datore di lavoro, ha fatto
divieto all’istituto assicuratore di corrispondere le indennità economiche relativamente al periodo di permanenza al lavoro vietato e per converso ha sancito l’obbligo per la lavoratrice di rimborsare all'istituto assicuratore l’importo delle giornate indennizzate, nell’ eventualità che stano state indebitamente percepite.