Per la legge parità tra uomo e donna

Descrizione delle pari opportunità delineate dalla legge 1204/1971

Dettagli

Autore
C.G.
Data
24/12/1976
Tipologia
Commento
Testata
il Messaggero
Pagina
16
Periodo
Anni Settanta
Area Tematica
Donne

Articolo:

Sulla carta, le donne dovrebbero avere adesso parità di trattamento rispetto agli uomini. Il Consiglio dei ministri ha approvato ieri il disegno di legge che Tina Anselmi aveva annunciato alla recente conferenza sull'occupazione femminile. E' vietata. spiega un comunicato del ministero del Lavoro, «qualsiasi discriminazione basata sul sesso nell’accesso al lavoro, nella formazione professionale, nella progressione di carriera e nelle retribuzioni». Resta da vedere, ovviamente, se queste norme verranno applicale. La manodopera femminile, conte si sa, è tra le più facilmente ricattabili. Il milione e mezzo di lavoranti a domicilio supersfruttate lo dimostra ampiamente.

La legge, in ogni caso, rappresenta un passo avanti per l'emancipazione delle masse femminili. Ecco quello che prevede. Le donne lavoratrici potranno chiedere il collocamento a riposo a 55 anni, se lo vogliono. E' vietato però che in sede contrattuale e regolamentare sia prevista per gli uomini e per le donne un’età diversa per la cessazione del rapporto del lavoro. Vengono poi eliminate tutte le norme discriminatorie in fatto di orario di lavoro e di riposo settimanale. In tutte le lavorazioni, quindi, il personale dovrebbe essere messo sullo stesso piano di quello maschile. Il lavoro notturno viene esteso alle donne (sinora era vietato nell'industria), per «particolari esigenze produttive da stabilirsi mediante contrattazione collettiva». La reversibilità delle pensioni «viene estesa al marito anche se non invalido». In armonia con i principi del nuovo diritto di famiglia. Inoltre, vengono approvate delle norme che «attribuiscono la titolarità degli assegni familiari alternativamente al marito o alla moglie».

Ma il lavoro femminile non è competitivo per via della maternità. Anche qui si è fatto qualcosa: passera alle mutue l'onere attualmente a carico delle aziende «per la corresponsione della retribuzione alle lavoratrici madri nei due periodi di riposo giornaliero di cui esse fruiscono fino a un anno di età del bambino». E ancora, con questa legge non solo le madri, ma anche i padri potranno valersi del diritto di assentarsi «per ragioni di assistenze e cura del bambino, secondo quanto previsto dalla legge 30 dicembre 71, n. 1204». Una norma simile è operante già nella legislazione svedese, anche se, a quanto pare, i risultati non sono ancora incoraggianti: meno del 10 per cento dei lavoratori padri se ne avvale. La tutela per le lavoratrici madri, infine, viene estesa anche alle lavoratrici che hanno adottato bambini. Restano da costituire gli asili-nido.