Il disegno dì legge sulla parità del trattamento tra uomo e donna in materia di lavoro, già approvato dalla Camera, attende ora il «visto» del Senato, che però tarda ad arrivare. E le attiviste dell'Unione donne italiane (Udi) temono che in quella sede possa ricostituirsi la maggioranza che ha già bocciato la legge sull'aborto. Così annunciano che il congresso nazionale di fine anno a Roma «potrebbe essere caldo: le donne sono decise a vincere la loro battaglia»: Sentiamo dunque il loro parere. Alberta, 25 anni, fa il punto della situazione: «La lotta femminile vive quest'anno momenti importantissimi. L'assoluta parità donna-uomo sul lavoro sarebbe già una grande conquista del movimento e potrebbe contribuire a cambiare anche i rapporti all'interno della famiglia». Erika, 26 anni: «Nessuno può negare che ancora oggi il lavoro femminile è considerato meno importante di quello maschile. Perché le pensioni continuano ad essere versate alla vedova e non al vedovo? Forse qualcuno pensa che il lavoro di noi donne sia, talmente insignificante, è poco produttivo da non permetterci di lasciare ai mariti, in caso dì nostra morte, gli stessi benefici che noi oggi riceviamo da loro». Marisa, 24 anni parla degli assegni familiari, «che, quando la nuova legge sarà in vigore, potranno essere versati o alla moglie o al marito, mentre adesso soltanto l'uomo ha questo diritto». L'argomento pensioni sposta il discorso sulle casalinghe. «Più di 15 milioni di donne, ma forse sarebbe meglio dire quasi tutte le donne italiane, sono casalinghe a tempo pieno oppure, fanno i lavori di casa quando possono, dopo otto ore di ufficio o di fabbrica. Sono lavoratrici senza stipendio. Ci sembra giusto concedere loro dimeno la pensione» Alberta sottolinea altri punti salienti del disegno di lègge: «Dovrebbero risultare abolite — almeno sulla carta — tutte le discriminazioni fondate sili sesso e che riguardano le assunzioni, le qualifiche, gli stipendi e le pensioni In parole semplici: lavoro uguale per tutti, L'articolo 4 del testo approvato alla Camera dice che la donna può andare in pensionerà 55 anni, ma se lo desidera può continuare a lavorare fino ai 60 anni, come fanno gli uomini». Erika. commenta" l'articolo 7, «dove sta scritto che anche il marito può assentarsi dal lavoro in caso di malattia del bambino. Anche gli uomini dunque dovranno imparare à collaborare con noi nella cura della casa e dèi figli». Sempre che sia approvato dal Senato, il disegno di legge attende la ben più difficile prova dell'applicazione pratica. Che potranno fare le donne denudi per difendere nella pratica quotidiana le. conquiste sul piano della parità? «Tutta la sinistra è con noi — dice Alberta e il movimento operaio è il nostro miglior alleato. Ogni fabbrica discuterà sulla discriminazione dei sessi e confronterà la realtà con il nuovo disegno di legge. Parleremo nei consultori, nelle scuole, nei comitati .di quartiere e nei circoli: Non vogliamo curiosità o indifferenza, ma un rapporto serio e costruttivo di confronto. La parità sul lavoro richiede anche un rapporto diverso tra i due sessi all'interno della fabbrica e della famiglia: -politica e vita privata non sono, divisibili. Vogliamo fatti, non solo parole, pur così "nobili" da venir chiamate leggi...». Ancora Erika: «L'uomo deve, capire che il cammino delle donne verso la liberazione è. ancora lungo e difficile. Le diverse idee politiche non devono spaccare il movimento femminile: non possiamo permettercelo. Nei confronti dell'uomo, noi tutte (operaie, impiegate, casalinghe o borghesi) abbiamo serie rimostranze da fare. E' chiaro però che alcune classi di donne soffrono più pesantemente». «Esiste un divario ancora troppo, netto — interviene Marisa — tra l'immagine che l'uomo nuovo dà di sé e il suo comportamento reale nei nostri confronti. Dovete imparare ad ascoltarci, non solo a deriderci e criticarci. Insomma, dobbiamo imparare insieme a vivere in modo diverso».
Il testo della legge
Pubblichiamo i ponti salienti del disegno di legge sulla parità, approvato dalla Camera e in attesa del voto del Senato.
ARTICOLO 1 E' vietata qualsiasi discriminazione fondata sul sesso per quanto riguarda l'accesso al lavoro, Indipendentemente dalle modalità di assunzione e qualunque sia li settore o 11 ramò di attività, a tutti I livelli della gerarchia professionale. La discriminazione di cui al comma precedente è vietata anche se attuata: 1) attraverso il riferimento allo stato matrimoniale o di famiglia o di gravidanza; 2) In modo indiretto, attraverso meccanismi di pre-selezione ovvero a mezzo stampa o con qualsiasi altra forma pubblicitaria che indichi come requisito professionale l'appartenenza all'uno o all'altro sesso. Il divieto di cui al commi precedenti si applica anche alle Iniziative In materia di orientamento, formazione, perfezionamento e aggiornamento professionale, per quanto concerne sia l'accesso sia i contenuti. Eventuali deroghe alle disposizioni che precedono sono ammesse soltanto per mansioni di lavoro particolarmente pesanti individuate attraverso la contrattazione collettiva.
ARTICOLO 2 La lavoratrice ha diritto alla stessa retribuzione del lavoratore quando le prestazioni richieste alano uguali o di pari valore. I sistemi di classificazione professionale al fini della determinazione delle retribuzioni debbono adottare criteri comuni per uomini e donne.
ARTICOLO 3 E' vietata qualsiasi discriminazione fra uomini e ' donne per quanto riguarda l'attribuzione delle qualifiche, delle mansioni e la progressione nella carriera. ARTICOLO 4 Le, lavoratrici, anche se In possesso del requisiti per aver diritto alta pensione di vecchiaia, possono optare di continuare a prestare la loro opera fino agli stessi limiti di età previsti per gli uomini dà disposizioni legislative, regolamentari e contrattuali, previa comunicazione al datore di lavoro da effettuarsi almeno tre mesi prima della data di perfezionamento del diritto alla pensione di vecchiaia. In tal caso si applicano alle lavoratrici le disposizioni della legge 15 luglio 1966, n. 604, e successive modifiche ed Integrazioni, In deroga all'articolo 11 della legge stessa.
ARTICOLO 5 Nelle aziende manifatturiere, anche artigianali, e vietato adibire le donne al lavoro, dalle ore 24 alle ore 6. Tale divieto non. si applica alle donne che svolgono funzioni dirigenziali, nonché alle addette al servizi' sanitari aziendali. II divieto di cui al comma precedente può essere diversamente disciplinato, o rimosso, mediante contrattazione collettiva, anche aziendale. In relazione a particolari esigenze della produzione e tenendo conto delle condizioni, ambientali del lavoro precisando il numero delle lavoratrici interessate. Il divieto di cui al precedente primo comma non ammette deroghe per le donne dall'Inizio dello stato di. gravidanza e fino al compimento' dèi settimo mese di età del bambino.
ARTICOLO 6 Le lavoratrici che abbiano adottato bambini, o che 11 abbiano ottenuti In affidamento preadottivo, al sensi dell'articolo 314/20 del codice civile, possono avvalersi, sempre se in ogni caso il bambino non abbia superato al momento dell'adozione o dell'affidamento i sei anni di età, dell'astensione obbligatoria dal lavoro, di cui all'articolo, 4, lettera c), della legge 30 dicembre 1971 n. 1204, e del trattamento economico relativo, durante i primi tre mesi successivi all'effettivo ingresso del bambino nella famiglia adottiva o affidataria. Le stesse lavoratrici possono altresì avvalersi del diritto di assentarsi dal lavoro di cui all'articolo 7, primo comma, della legge di cui sopra, entro un anno dall'effettivo ingresso del bambino nella famiglia e sempre che il bambino non abbia superato i tre anni di età, nonché al diritto di assentarsi dal lavoro previsto dal secondo comma dello stesso art. 1.
ARTICOLO 7 Il diritto di assentarsi dal lavoro e il trattamento economico previsti rispettivamente dall'articolo 7 e dal secondo comma dell'articolo 15 della legge 30 dicembre 1971, n. 1201, sono riconosciuti anche al padre lavoratore, anche se adottivo o affidatario al sensi dell'articolo 31.420 del codice civile, in alternativa alla madre lavoratrice ovvero quando I figli siano affidati al solo padre.
ARTICOLO 9 Gli assegni familiari, le aggiunte di famiglia e le maggiorazioni delle pensioni per familiari a carico possono essere corrisposti, In alternativa, alla donna lavoratrice o pensionata alle stesse condizioni e con gli stessi limiti previsti per il lavoratore o pensionato. Nel caso di richiesta di entrambi i genitori, gli assegni familiari, le aggiunte di famiglia « le maggiorazioni delle pensioni per familiari a carico, debbono essere corrisposti al genitore con il quale il figlio convive.
ARTICOLO 11 Le prestazioni al superstite, erogate dall'assicurazione generale obbligatoria per l'invalidità, la vecchiaia ed i superstiti, gestita dal Fondo pensioni per i lavoratori dipendenti, sono estese, alle stesse condizioni previste per la moglie dell'assicurato o del pensionato, al marito dell'assicurata o della pensionata deceduta posteriormente alla data di entrata in vigore della presente legge. La disposizione di cui al precedente comma si applica anche al dipendenti pubblici nonché in materia di trattamenti pensioni, sostitutivi ed integrativi dell'assicurazione generale obbligatoria per l'invalidità, la vecchiaia ed i superstiti è di trattamento a carico di fondi, gestioni ed enti istituiti per i lavoratori dipendenti da datori di lavoro esclusi od esonerati dell'obbligo dell'assicurazione medesima, per lavoratori autonomi e per liberi professionisti.
ARTICOLO 12 Le prestazioni ' al superstiti previste dal testo unico della di: «posizioni per l'assicurazione obbligatoria contro gli Infortuni sul lavoro e le malattie professionali approvato con decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1865, n. 1124, e dalla legge 5 maggio 1976, n. 248, sono estese alle stesse condizioni stabilite per la moglie del lavoratore al merito della lavoratrice deceduta posteriormente alia data di entrata In vigore della presente legge.