Le assenze e i congedi per «eventi particolari»

Alcuni esempi di congedo consentiti dalla legge 53/2000

Dettagli

Autore
Mauro Salvi
Data
8/5/2000
Tipologia
Commento
Testata
La Stampa
Pagina
5
Periodo
Anni Duemila
Area Tematica
Donne

Occhiello:

Tre giorni retribuiti in caso di decesso o grave infermità del coniuge o di un parente entro il 20 grado. E' anche possibile non lavorare e conservare il posto per gravi motivi familiari oppure per migliorare la propria formazione professionale

Articolo:

LA legge 53/2000 non si ferma alla maternità e crea possibilità per ogni lavoratore, al di fuori di qualsiasi ipotesi legata alla nascita d'un figlio, di chiedere congedi per eventi e cause particolari. 
A) CONVIVENTI E' previsto un permesso retribuito di 3 giorni lavorativi l'anno in caso di decesso o di documentata grave infermità del coniuge, o di un parente entro il secondo grado. Identico discorso se s tratta del convivente (more uxorio) a condizione che la convivenza, stabile, risulti documentata dal certificato anagrafico. In alternativa al permesso, i lavoratori possono concordare con l'azienda una diversa modalità di svolgimento del lavoro per fare fronte all'emergenza. 
B) NESSUNA ATTIVITÀ' E' previsto un congedo per gravi e documentati motivi familiari o per patologie. Il congedo (continuativo o a spezzoni) può arrivare ad un tetto massimo di due anni. Durante l'assenza si conserva il posto di lavoro ma non la busta paga. E non si può svolgere altra attività. Il soggetto può chiedere di versare i contributi volontari o di riscattare il periodo. 
C) PER STUDIARE Sono previsti congedi per migliorare la propria formazione professionale. Il discorso vale per dipendenti pubblici o privati e il congedo che non può superare gli 11 mesi (in via continuativa o frazionati) nell'intera vita lavorativa va dato solo a chi ha almeno 5 anni di servizio presso la stessa azienda. Il rapporto di lavoro rimane sospeso e il congedo è dato per: finire la scuola dell'obbligo ottenere un titolo di studio di 2° grado, un diploma universitario o di laurea partecipare ad attività formative diverse da quelle dell'azienda. L'assenza dà diritto a non perdere il posto di lavoro ma non alla busta paga. Il periodo non è calcolabile nell'anzianità di servizio e non si cumula con ferie, malattia o altri congedi (però, una grave e documentata infermità interrompe il congedo). Il lavoratore può coprire il periodo con contribuii volontari o con il riscatto. Attenzione: l'azienda può rifiutare il congedo (oppure può anche differirne l'inizio) in caso di comprovate esigenze organizzative. I contratti collettivi stabiliscono modalità e termini, comprese le percentuali dei lavoratori che possono chiedere congedi. 
D) PIÙ'COMPETENZE Sono previsti congedi per la «formazione continua». I lavoratori anche quelli non occupati possono proseguire i percorsi di formazione per tutta la vita lavorativa, per accrescere conoscenze e competenze professionali. Stato, Regioni ed enti locali assicurano un'offerta formativa sul territorio, che consenta percorsi personalizzati, certificati come «crediti formativi» anche in ambito europeo. La formazione può essere sia stabilita dall'azienda, con piani propri o territoriali sia decisa dal lavoratore. 
FINE RAPPORTO Finora si è chiesto un anticipo della liquidazione (trattamento di fine rapporto) per 2 cause ben definite: acquisto della prima casa per sé o i figli e per spese sanitarie per terapìe e interventi straordinari. Da ora in poi gli anticipi delle somme possono essere chiesti al datore di lavoro per fare fronte alle spese duranti: congedi facoltativi entro gli 8 anni del bambino (si tratta delle assenze, come abbiamo visto prima, per un massimo di l0 o 11 mesi) - perla formazione. L'anticipo deve essere pagato dall'azienda il mese che precede la data d'inizio del congedo. Il beneficio vale per tutti, dipendenti pubblici e privati. In favore dei congedi per formazione, gli anticipi possono essere previsti anche dagli statuti delle pensioni complementari.
RINVIO Importantissimo. I congedi per studio, prima illustrati, danno al lavoratore il diritto di prolungare, dietro domanda, il rapporto di lavoro di un periodo corrispondente (al massimo 11 mesi). Ciò vale anche in deroga alle norme che fissano l'età obbligatoria del pensionamento. In pratica, un uomo può chiedere di andare in pensione di vecchiaia a 65 anni e 11 mesi e l'azienda non può far scattare il licenziamento ai 6S anni. Identico discorso per la donna (all'età di 60 anni). Ma l'interessato deve comunicare la sua intenzione all'azienda almeno 6 mesi prima della data prevista per la pensione. MANSIONI I lavoratori che hanno diritto alla conservazione del posto d lavoro, quando rientrano in servizio hanno diritto di rientrare nella stessa unità produttiva o in altro nello stesso Comune. Il diritto si estende anche a mansioni svolte da ultimo o uguali. Le stesse salvaguardie valgono per le donne puerpere che rientrano al lavoro. 

MAMME, COME VARIA BUSTA PAG 
All'80%
La legge conferma che durante il periodo di assenza obbligatoria la donna ha diritto all'80% della busta paga, e aggiunge, come elemento nuovo, che l'indennità comprende ogni altra Indennità spettante per malattia. Se la donna sta male, quindi, c'ò spazio per una soia indennità. 
Al 30%
Le grosse novità sono relative all'assenza facoltativa. La indennità è pari al 30% della retribuzione, e si articola nel seguente modo: 1) fino al terzo anno di vita dei bambino, l'indennità spetta a tutti i lavoratori (entro il tetto massimo complessivo di 6 mesi); inoltre, il periodo viene coperto dal contributo figurativo gratuito di modo che nessuno abbia perdite nella pensione 2) dal 3° all'8° anno del bambino, l'indennità viene pagata dall'Inps solo se il reddito del genitore che la chiede non supera di 2,5 volta la pensione minima Inps (quest'anno il limite di reddito è di 23 milioni 429 mila lira annue). Non contano i redditi esenti da Irpef (sussidi as assistenziali) e quelli soggetti a ritenuta alla fonte o a titolo di imposta sostitutiva (interessi bancari e postali, azioni, obbligazioni, vincite e premi ecc.). Viene riconosciuta la copertura figurativa dei periodi di assenza, su un valore retributivo parziale (inferiore a quella della busta paga). li lavoratore può elevare la misura del contributo versando con tributi volontari o con il riscatto. Le stesse regole sui contributi figurativi si applicano perle assenze derivanti dalla malattia dei bambino. 
REQUISITI Le indennità non sono subordinate a particolari requisiti contributivi o di anzianità assicurativa. Ciò vuol dire che si ha diritto ai benefici anche se, ipotesi estrema, la donna va in maternità lo stesso giorno dell'assunzione al lavoro. 

IN ATTESA DEI DECRETI DI ATTUAZIONE In alcuni marginali casi la normativa non è immediatamente applicabile perché sono previsti interventi del Governo per dare attuazione pratica alle prescrizioni del Parlamento. Ecco i casi. CONGEDI DI DUE ANNI CONGEDI DI TRE GIORNI I congedi fino ad un massimo di due anni per gravi motivi familiari o per patologie debbono essere resi esecutivi da un decreto dei ministri per la solidarietà sociale, Sanità, Lavoro e Pari opportunità per individuare le patologie specifiche che possono dar luogo ai congedi. Il decreto deve vedere la luce entro gli ultimi giorni del mese di maggio. Con lo stesso decreto del punto precedente vanno dettati i criteri per verificare periodicamente l'esistenza delle condizioni di grave infermità dei parenti che danno diritto ai congedi di tre giorni l'anno. ANTICIPO DEL TFR L'anticipo del trattamento di fine rapporto per sopportare le spese collegate ai periodi di congedo (quando si perde la retribuzione) va disciplinato, ma solo per i dipendenti della pubblica amministrazione, con decreto dei ministri della Funzione pubblica, Tesoro e Lavoro. Strano: non è previsto alcun termine entro cui pubblicare il decreto. E' rimesso alla buona volontà degli interessati. 
ASTENSIONE FLESSIBILE La possibilità per la donna di spostare i termini di fruizione delle assenze prima e dopo il parto è negata per alcuni lavori, che vanno elencali da un decreto dei ministri del Lavoro, Sanità e Solidarietà sociale, sentite le parti sociali, da emanare entro gli ultimi giorni di settembre 2000. 
LAVORI PERICOLOSI Entro gli ultimi giorni di settembre 2000 i ministeri elencati al punto precedente debbono aggiornare l'elenco dei lavori pericolosi, faticosi ed insalubri, ai quali non possono essere adibiti le donne in gravidanza e i minori.