Papà e mamma hanno più tempo a disposizione por accudire i bambini appena nati e fino a quando rag giungono gli otto anni. Si possono allontanare dal lavoro per le cure legate al biberon e ai pannolini e per quelle derivanti dalle malattie, con un occhio di riguardo per chi è portatore di handicap.
OPERATIVITÀ' La legislazione italiana, già molto avanzata in Occidente, a partire dalla legge 1204 del 1971, compie un ulteriore balzo in avanti con la legge 53/2000, in vigore dal 2 marzo di quest'anno. Questa legge e immediatamente operativa nella sua quasi totalità. Soltanto alcuni aspetti di essa abbisognano gli appositi decreti del governo per essere operativi (vedi grafico di lato). Sono molte le attese dei lavoratori sulla legge, in particolare di quelli che hanno bambini piccoli o che stanno per metterli al mondo.
ANALISI E' opportuno entrare nei meandri dogli articoli e dei commi della legge, che si rivelano sovente incomprensibili per via dei continui rimandi alle norme procedenti. Vogliamo perciò fornire ai lettori una guida per orizzontarsi nel percorso, al fine di avere ben chiari i nuovi diritti da poter far valere nei confronti del datore di lavoro e dell'Inps. Non dimenticando che alcune agevolazioni sono previste anche per i lavoratori autonomi. Vediamo di dare un senso logico agli articoli della logge, classificandoli per materia.
INDENNITÀ' Le mamme possono, dopo il termine dell'assenza obbligatoria (tre mesi dopo la data effettiva del parto), restare a casa in via facoltativa (è una loro libera scelta) por un periodo di 11 mesi al massimo, da consumare entro il primo anno di vita del bambino. Questo diritto con la relativa indennità (pari al 30% della retribuzione) viene riconosciuta, con la nuova normativa, anche nel caso in cui l'altro genitore non ne abbia diritto (in quanto, ad esempio, disoccupato oppure lavoratore autonomo ecc.,).
AUTONOME La legge estende il diritto all'assenza facoltativa anche alle lavoratrici autonomo (coltivatrici dirette, mezzadre, colone, artigiane, commercianti), fino od ora escluse dal beneficio. Le interessate hanno quindi l'assenza facoltativa compresa (attenzione!) anche l'indennità pari al 30% del reddito, con due limitazioni rispetto alle lavoratrici dipendenti: a) l'assenza può durare fino a tre mesi(e non più sei) entro l'anno di vita del bambino b) il diritto vale solo per i bambini nati dai 1 ' gennaio 2000 in poi. Per quelli nati entro la fine anno 99 non ci sono agevolazioni.
ESIGENZE DEI GENITORI In ogni caso la legge 1204/71 viene totalmente riscritta por quanto concerno l'assenza facoltativa. Si supera la barriera dall'anno del bambino e se ne può fruire fino al compimento degli otto anni, con un sistema molto articolato, che tiene conto dello esigenze dei genitori entrambi lavoratori. Viene stabilito che ogni genitore può chiedere l'assenza facoltativa dopo il parto (in tempi diversi, poiché non è ammessa l'assenza contestuale), pur un tempo complessivo di 10 mesi (in alcuni casi di 11, come vedremo appresso).
DOPPIA OPPORTUNITÀ' Vediamo come si articolano lo assenze tra due genitori: 1) la mani ina lavoratrice dopo tre mesi post-partum può chiedere la facoltativa per un perìodo (tutto insieme oppure in modo frazionato) fino a sei mesi 2) il papà lavoratore può avere la sua assenza, anch'egli poi un periodo massimo di sei mesi 3) so esiste un solo genitore, l'assenza può essere chiesta por un massimo di 10 mesi. E' utile ribadire che nel complesso i mesi sono 10. Se la mamma ha chiesto già sei mesi, il papà può avere per sé altri quattro mesi come massimo.
UNDICI MESI I mesi diventano 11 quando il patire lavoratore si astiene dal lavoro per un periodo di almeno tre mesi. In questa ipotesi, il limite di assenza per l'uomo sale a 7 mesi (e non più 6) e nel complesso l'assenza cumulativa dei due genitori sale a undici mesi. Sintetizzando, gli elementi nuovi rispetto alla legge del '71 sono i seguenti: a) la facoltativa può essere presa fino agli otto unni del bambino b) il periodo di assenza da sei sale a dieci (o 11) mesi.
PREAVVISO Chi si assenta deve preavvisare il datore di lavoro almeno 15 giorni prima. I criteri e le modalità della comunicazione saranno introdotti dalla contrattazione collettiva. Non è dovuto il preavviso in caso di oggettiva impossibilità di darlo.
MALATTIE Lo assenza dal lavoro sono previste anche in caso di malattia del bambino. Finora la possibilità che non dà diritto alla retribuzione era riconosciuta fino al terzo anno di vita del pupo. Con la nuova legge l'età sale ad otto anni, ma con questa ulteriore distinzione: a) per tutte lo malattie certificate fino ai tre anni di vita del bambino b) soltanto per cinque giorni lavorativi l'anno por ogni genitore quando il bambino ha da tre a otto anni di vita.
CERTIFICATO Occorre presentare all'azienda il certificato modico che attesta la malattia, rilasciato da sanitario della Usl o con essa convenzionato (quindi va bene anche il medico di famiglia). Se il bambino devo essere ricoverato in ospedale e il lavoratore è in ferie, la malattia interrompe le ferie. In ogni caso, per fruire dell'assenza, il genitore che la chiede in azienda deve rilasciare una dichiarazione di responsabilità attestante che l'altro genitore non sta chiedendo la stessa assenza e non la chiederà alla propria azienda.
ANZIANITÀ DI SERVIZIO Le assenze facoltative e quelle per le malattie sono calcolate come anzianità di servizio (come se, in sostanza, fossero stato lavorate), ma lasciano il loro segno negativo per ferie e tredicesima mensilità, che saranno riconosciute in misura ridotta, non potendo tenere conto delle assenze.
DUE ORE DI RIPOSO Le donne che, dopo il periodo di assenza obbligatoria, rientrano al lavoro, hanno diritto a due ore di assenza al giorno per l'allattamento del bimbo (l'assenza è di una sola ora se il lavoro è inferiore a sei ore al giorno). Il benefìcio vale fino all'anno di vita del bambino e dà luogo al pagamento dello stipendio.
PARTI PLURIMI La nuova legge prendo atto dell'esistenza di parti plurimi e dice che, in questo caso, lo ore vengono raddoppiate, diventano quattro al giorno. In tale ipotesi le due ore aggiuntive a quelle di base possono essere prose anche dal padre. Ci può perciò essere il caso della mamma che ogni giorno esce dal lavoro per due ore e il papà che si prende le altre due.
ADOZIONI Tutto ciò che abbiamo finora detto vale anche per i genitori adottivi o affidatari. Se il minore che si prende in casa ha un'età tra 6 e 12 anni, l'astensione obbligatoria e facoltativa va esercitata nei primi tre anni in cui il ragazzino è entralo nel nucleo familiare.
COLF Le limitazioni relative alle lavoranti a domicilio e alle colf sono confermate: le interessate hanno diritto solo all'assenza obbligatoria e non anche a quella facoltativa.
PREMATURI La legge dà piena validità a quanto sentenzialo dalla Corte Costituzionale e già applica to dall'Inps, Quando si tratta di parto prematuro, i giorni di anticipo rispetto alla presunta data del parto indicata sul certificato medico vanno recuperati dalla donna, aggiungendoli ai tre mesi post-partum.
RECUPERO Quindi, so il bebè s'è affaccia to alla vita con un mese di anticipo, ad esempio, la mamma ha diritto a non perdere il mese e a restare a casa per successivi quattro mesi al parto (e non più per i tre canonici mesi). In questo modo i conti tornano. Per allungare il periodo finale, la donna deve presentare entro 30 giorni il certificato con la data del parto.
LIMITAZIONE Un'altra grande novità riguarda la possibilità offerta alla donna di stabilire lei la scansione dell'assenza obbligatoria. Per legge l'assenza va dai due mesi prima della data presunta del parto a tre mesi dopo la data effettiva del parto. Da oggi in poi la donna può stabilire di assentarsi un mese prima del parto e fruire successivamente di quattro mesi. C'è quindi un mese di assenza, per così dire, «ballerino», che la donna può avere prima o dopo il parto. Con una limitazione: il medico specialista della Usl o con essa convenzionato o il medi co competente per la sicurezza e salute sui luoghi di lavoro debbono mettere per iscritto che la scelta della donna non dà pregiudizio alla salute propria e a quella del nascituro.
INFERMITÀ' E' ovvio che l'assenza obbligatoria per parto spetti esclusivamente alla madre. Vi sono però quattro casi in cui dell'assenza successiva al parto può fruire il padre lavoratore in sostituzione della madre. I casi sono: a) morte della madre b) gravo infermità della madre e) abbandono della madre d) affidamento esclusivo del bimbo al padre.
SOSTITUZIONE L'interessato devo presentare in azienda la certificazione che attesti le condizioni sopra indicato. In caso di abbandono basta la dichiarazione di responsabilità. In questi casi sarà il papà ad avere l'indennità dell'80%. La legge attuale stabilisce che tre mesi non sono perduti ai fini della pensione perché sono coperti da contributi figurativi.
CONVIVENZA La legge del '92 consente ai familiari che assistono parenti o affini entro il terzo grado, handicappati, di scegliere la sede di lavoro più vicina al proprio domicilio, proprio per poter curare gli interessati. La scelta, però, poteva farla solo chi era convivente con l'handicappato e ciò aveva creato molte proteste, perché sovente la lontananza del posto di lavoro non consentiva, appunto, la convivenza. Ora la legge toglie il riferimento alla convivenza.
CONTINUITÀ' Viene infine stabilito che i permessi si applicano anche quando l'altro genitore non ne ha diritto e anche quando genitori e i familiari lavoratori (rapporto di lavoro pubblico o privato) assistono con continuità e in modo esclusivo l'handicappato, parente o affine entro il terzo grado, anche se non convivente. A cura di MAURO SALVI
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Ho 28 anni di età e lavoro da sei anni come impiegata presso una piccola azienda. Tra quattro mesi nascerà il mio primo figlio e, a dir la verità, non ho capito bene quali sono le novità della nuova legge sulla maternità. Vorrei sapere a che cosa ho diritto. Grazie.
La legge 53/2000 sui congedi parentali, in vigore dal 28 marzo di quest'anno, garantisce una tutela maggiore della maternità rispetto al passato, aumentando il tempo a disposizione per star vicino ai propri figli e offrendo tale possibilità a entrambi i genitori. Vediamo nel dettaglio che cosa cambia. Riguardo l'astensione obbligatoria, prima rigidamente confinata nei due mesi antecedenti la data del parto (stabilita presuntivamente dal medico curante) e nei tre mesi successivi all'effettiva nascita del bambino, la novità sta nel fatto che la neo mamma potrà scegliere di utilizzare, in alternativa, solo un mese di assenza dal lavoro prima del lieto evento e i rimanenti quattro dopo la nascita, in modo da dedicare più cure ai neonato Non tutte le nuove mamme, però, potranno fruire di tale scelta: un apposito decreto ministeriale dovrà individuare le attività lavorative per le quali la flessibilità non è ammessa. Le maggiori novità riguardano pero l'astensione facoltativa: sia la madre che il padre hanno diritto ciascuno a una propria "quota» di assenze dal lavoro. Mamma e papà ora possono stare vicino al bambino fino ad un massimo complessivo di undici mesi, ma non possono superare individualmente i sei mesi (si arriva a dieci mesi in caso di un solo genitore). Il tutto entro gli otto anni di età del bambino. Infine due parole sui permessi dal lavoro. In caso di parti plurimi le due ore giornaliere per allattamento raddoppiano. Se il bambino si ammala un genitore può assentarsi dai lavoro tutte le volte che è necessario fino al terzo anno di età e per un massimo di cinque giorni dell'anno fino all'ottavo anno di età del bambino.
DA RICORDARE ASSENZA OBBLIGATORIA La donna può chiedere di assentarsi dal posto di lavoro solo un mese prima del parto. In tal modo dopo il parto può avere quattro mesi d assenza. Se il parto è prematuro i giorni persi rispetto alla data presenta del parto sono recuperati dopo il parto, d modo che la donna sia assente per lo stesso numero di giorni che avrebbe ottenuto con il parto normale. L'assenza obbligatoria post-partum spetta anche all'uomo nel caso di morte o grave malattia della puerpera, oppure per abbandono del figlio da parte della madre o per affidamento esclusivo del bimbo del padre. Per i periodi di assenza obbligatoria si ha diritto alla indennità pari all'80% della retribuzione. La indennità è comprensiva di ogni altro sussidio spettante per malattia. Le colf e le lavoranti a domicilio hanno diritto solo alia assenza obbligatoria e non anche a quella facoltativa.
ASSENZA FACOLTATIVA L'assenza facoltativa supera l'anno di vita del bimbo e può essere chiesta nei primi otto anni del figliolino. Non spetta più per soli sei mesi ma arriva fino a 10 mesi per tutti e due i genitori. Per la donna il periodo arriva fino ad un massimo di sei mesi, per l'uomo altrettanto. Se il genitore è unico gli spettano tutti i 10 mesi. Diventa di 11 mesi l'assenza se il padre si assenta per un periodo di almeno tre mesi. Durante l'assenza facoltativa fino al terzo anno di vita del bambino spetta una indennità pari al 30% della busta paga e la contribuzione figurativa per la pensione. Per le assenze che vanno dai tre agli otto anni dei bambino la indennità è pagata solo se il soggetto ha un reddito inferiore a 23 milioni 429 mila lire (valore per anno 2000).
PERMESSI GIORNALIERI PER ALLATTAMENTO Le due ore di permesso al giorno raddoppiano in caso di parto plurimo. Due ore, in questo caso, possono essere fruite anche dal padre lavoratore. M Le ore spettano solo al padre quando i figli sono solo a lui affidati, quando la madre non se ne avvale o quando la madre non è lavoratrice dipendente.
MALATTIE DEL BAMBINO I genitori in modo alternativo possono assentarsi per tutte le malattie del bambino fino ai tre anni di età. Se il bimbo ha un'età superiore ai tre anni e fino ad otto anni sono riconosciuti solo cinque giorni l'anno di assenza. La malattia del bambino sospende le ferie del genitore se dà luogo a ricovero giornaliero
LAVORATRICI AUTONOME Per la prima volta alle interessate è riconosciuto il diritto alla assenza facoltativa dopo quella obbligatoria per un periodo di tre mesi fino all'anno di vita del bambino.
CONGEDI SPECIALI Sono previsti congedi retribuiti di tre giorni l'anno per decesso o grave infermità di coniuge o parente entro il secondo grado de! convivente. Il congedo sale fino a due anni per gravi e documentati motivi familiari o per patologie. Sono previsti congedi fino a undici mesi nel complesso per completare gli studi o per partecipare ad attività formative diverse da quelle che offre l'azienda. Ci sono congedi per proseguire percorsi formativi offerti da Stato, regioni, enti locali, anche attraverso piani aziendali.
LICENZIAMENTO E DIMISSIONI E' nullo il licenziamento della donna in gravidanza e in puerperio, anche quando chiede i congedi spettanti per legge. Le dimissioni presentate dalla donna durante il primo anno di vita del bambino debbono essere convalidate dagli uffici del Lavoro.