Presto le facilitazioni alle insegnanti madri

Estese le garanzie sul congedo, retribuzione e così via previste dalla 1204 anche per le insegnanti madri

Dettagli

Autore
-f.
Data
1/3/1972
Tipologia
Commento
Testata
La Stampa
Pagina
10
Periodo
Anni Settanta
Area Tematica
Donne

Occhiello:

Disposte dal ministero

Sommario:

Le nuove norme riguardano l'astensione obbligatoria e facoltativa dal lavoro ed i compensi - Le disposizioni per incaricate e supplenti

Articolo:

(Dalla redazione romana) Roma. 29 febbraio. Il ministero della Pubblica Istruzione ha preparalo la circolare applicativa della legge sulle lavoratrici madri, che interessa circa 400 mila insegnanti. Le norme riguardano i periodi di astensione obbligatoria dalla scuola, la retribuzione ed i riflessi sulla carriera. L'astensione obbligatoria comprende: 60 giorni prima della data presunta del parto, indicata dal certificato medico; tutto il periodo di tempo che intercorre tra la data presunta e quella effettiva del parto; i 90 giorni successivi al parto. La retribuzione delle insegnanti di ruolo rimane immutata, meno l'indennità di funzione docente; piena validità agli effetti dello sviluppo di carriera, di quiescenza e del pagamento della tredicesima mensilità; piena validità per il congedo ordinario e cumulabilità con periodi di congedo ed aspettative per infermità o motivi di famiglia. Per le insegnanti incaricate e supplenti è previsto uno stipendio pari all'80 per cento degli assegni in godimento, esclusa l'indennità di funzione docente. Piena validità per la tredicesima mensilità e il congedo ordinario, cumulabilità con le assenze; piena validità anche per quanto riguarda l'attribuzione della qualifica, del punteggio per le graduatorie e per i concorsi a titoli ed esami, nonché per la retribuzione dei mesi estivi. Le astensioni facoltative sono così regolate: 180 giorni dopo la scadenza del periodo obbligatorio dei 90 giorni successivi al parto, ma entro il primo anno del bambino; tutti i periodi di malattia del bambino contratta entro il compimento del terzo anno La retribuzione e i riflessi sulla carriera sono diversi a seconda se il congedo cada entro il primo anno di vita del bambino o entro il terzo anno. Nel primo caso il congedo comporta: per le insegnanti di ruolo, la privazione dello stipendio dovuta alle astensioni entro il 31 dicembre 1972; diritto al 30 per cento dello stipendio per astensioni avvenute dopo il 1 gennaio 1973; riduzione proporzionale della tredicesima mensilità e del congedo ordinario. Le stesse norme si applicano alle insegnanti incaricate e supplenti, che però conservano piena validità per la qualifica e la retribuzione nei mesi estivi. Nel secondo caso (astensione entro il terzo anno del bambino) è prevista sia per le insegnanti di ruolo, che per le incaricate, la privazione dello stipendio e la riduzione proporzionale della tredicesima e del congedo ordinario. -f