Estese le garanzie sul congedo, retribuzione e così via previste dalla 1204 anche per le insegnanti madri
Disposte dal ministero
Le nuove norme riguardano l'astensione obbligatoria e facoltativa dal lavoro ed i compensi - Le disposizioni per incaricate e supplenti
(Dalla redazione romana) Roma. 29 febbraio. Il ministero della Pubblica Istruzione ha preparalo la circolare applicativa della legge sulle lavoratrici madri, che interessa circa 400 mila insegnanti. Le norme riguardano i periodi di astensione obbligatoria dalla scuola, la retribuzione ed i riflessi sulla carriera. L'astensione obbligatoria comprende: 60 giorni prima della data presunta del parto, indicata dal certificato medico; tutto il periodo di tempo che intercorre tra la data presunta e quella effettiva del parto; i 90 giorni successivi al parto. La retribuzione delle insegnanti di ruolo rimane immutata, meno l'indennità di funzione docente; piena validità agli effetti dello sviluppo di carriera, di quiescenza e del pagamento della tredicesima mensilità; piena validità per il congedo ordinario e cumulabilità con periodi di congedo ed aspettative per infermità o motivi di famiglia. Per le insegnanti incaricate e supplenti è previsto uno stipendio pari all'80 per cento degli assegni in godimento, esclusa l'indennità di funzione docente. Piena validità per la tredicesima mensilità e il congedo ordinario, cumulabilità con le assenze; piena validità anche per quanto riguarda l'attribuzione della qualifica, del punteggio per le graduatorie e per i concorsi a titoli ed esami, nonché per la retribuzione dei mesi estivi. Le astensioni facoltative sono così regolate: 180 giorni dopo la scadenza del periodo obbligatorio dei 90 giorni successivi al parto, ma entro il primo anno del bambino; tutti i periodi di malattia del bambino contratta entro il compimento del terzo anno La retribuzione e i riflessi sulla carriera sono diversi a seconda se il congedo cada entro il primo anno di vita del bambino o entro il terzo anno. Nel primo caso il congedo comporta: per le insegnanti di ruolo, la privazione dello stipendio dovuta alle astensioni entro il 31 dicembre 1972; diritto al 30 per cento dello stipendio per astensioni avvenute dopo il 1 gennaio 1973; riduzione proporzionale della tredicesima mensilità e del congedo ordinario. Le stesse norme si applicano alle insegnanti incaricate e supplenti, che però conservano piena validità per la qualifica e la retribuzione nei mesi estivi. Nel secondo caso (astensione entro il terzo anno del bambino) è prevista sia per le insegnanti di ruolo, che per le incaricate, la privazione dello stipendio e la riduzione proporzionale della tredicesima e del congedo ordinario. -f