Maternità pagata anche nel part-time

Anche alle madri lavoratrici part-time viene esteso il diritto di indennità giornaliera di maternità

Dettagli

Autore
p.l.f.
Data
29/4/1991
Tipologia
Commento
Testata
La Stampa
Pagina
10
Periodo
Anni Novanta
Area Tematica
Donne

Occhiello:

La Consulta estende il diritto all'indennità

Articolo:

ROMA. Anche le lavoratrici madri con contratto part-time «verticale» (quello che prevede il lavoro solo in determinati periodi dell'anno), hanno diritto all'indennità giornaliera di maternità, pari all'80 per cento della retribuzione. Questo anche se il periodo di «astensione obbligatoria» dal lavoro ha avuto inizio dopo più di sessanta giorni dalla cessazione della precedente fase lavorativa. Lo ha stabilito la Corte Costituzionale, estendendo la portata della legge del '71 sulla tutela delle lavoratrici madri. Il caso era stato sollevato un anno fa dal pretore di Lucca, cui si era rivolta la signora Aurora Meloni, dipendente della società «Esselunga» di Viareggio con contratto di lavoro part-time «verticale». La donna, che aveva concordato con l'azienda di lavorare nel periodo compreso tra il 15 maggio e il 28 ottobre di ogni anno, era rimasta incinta nel settembre '88, cioè un mese prima di sospendere il servi¬ zio. Il maggio successivo si trovava all'ottavo mese di gravidanza, cioè in un periodo di astensione obbligatoria dal lavoro. Di fronte al rifiuto da parte dell'azienda di versarle l'indennità giornaliera di maternità a partire dall'aprile '89, la dipendente aveva chiesto l'intervento del giudice. Ed ora ha avuto ragione. L'Alta Corte ha, infatti, cancellato l'articolo 17 della legge 1204 del '71 nella parte in cui negava questo diritto alle lavoratrici-madri, perché tale norma contrasta con i principi costituzionali che tutelano la donna e la maternità e perché discrimina irragionevolmente le lavoratrici a tempo parziale annuo da quelle a tempo pieno o a tempo parziale giornaliero, settimanale o mensile. Le prime perdevano così una fonte di reddito di cui avrebbero certamente goduto senza l'obbligo di astenersi dal lavoro a causa della maternità. E ciò proprio nel momento in cui erano maggiori i loro bisogni finanziari. [p. 1. f.]