Le madri e il lavoro

Applicazione della legge 1204 nel caso di madre lavoratrice adottiva e non naturale

Dettagli

Autore
g.n.
Data
9/6/1973
Tipologia
Commento
Testata
La Stampa
Pagina
10
Periodo
Anni Settanta
Area Tematica
Donne

Occhiello:

Una sentenza

Sommario:

Parità di trattamento fra madri naturali e adottive per quanto si riferisce alle esigenze dei loro figli

Articolo:

(Dal nostro corrispondente) Bologna, 8 giugno. 
(g.n.) La completa parità di trattamento, in costanza di rapporto di lavoro, per quanto si riferisce alle esigenze dei figli, fra madre naturale e madre adottiva, è stata sancita da una sentenza del r retore della prima sezione di Bologna, dott. Federico Governatori, che, per la prima volta ha applicato la legge 30 dicembre 1971 sulla tutela delle lavoratrici madri ad una operaia che aveva adottato un bambino. La donna, Dima Ballice Grillini, 30 anni, abitante a San Lazzaro di Savena (Bologna), aveva ottenuto dal tribunale, assieme al marito nell'ottobre del 1972 l'affidamento temporaneo, in vista della adozione speciale, di un barn bino di sei mesi. Per accudire al piccolo, anche in considerazione del fatto che l'affida mento preadottivo è una specie di prova cui viene sottoposta la coppia prima della concessione dell'adozione speciale, la Balice chiese alla ditta presso la quale lavorava come operaia, (la società Grimeca), un permesso di quattro mesi. La richiesta era fatta in base alla legge sulla tutela delle lavoratrici madri che contempla, nel primo anno di vita del figlio, la possibilità per la madre di assentarsi dal lavoro, senza retribuzione, fino a sei mesi. Il datore di lavoro negò il permesso perché la legge, a suo giudizio riguardava solo le lavoratrici «che hanno generato figli e non quelle che li hanno adottati». La donna rimase ugualmente a casa e fu licenziata. Si rivolse perciò al giudice che le ha dato ragione. Nella sentenza si afferma che l'articolo 7 della legge 30 dicembre 1971,numero 1204, ha per oggetto, in questo caso, «non solo  preminentemente interesse della lavoratrice ad assistere il proprio figlio, ma l'interesse della nuova creatura nel particolare e delicato momento del suo primo sviluppo fisico e psichico, ad avere nella misura più ampia l'insostituibile e continua presenza della madre. Tale interesse — continua la sentenza — oggettivamente considerato, costituisce la base del diritto della lavoratrice madre di assentarsi dal lavoro, proprio perché è considerato prevalente, per evidenti ragioni sociali, sul di ritto del datore di lavoro alla prestazione del dipendente» Il dott. Governatori afferma infine che lo scopo e l'effetto dell'adozione speciale sono quelli di «far diventare 11 bambino abbandonato figlio, a tutti gli effetti, dei genitori adottivi; far diventare coniugi adottivi genitori del bambino, sotto tutti gli aspetti».