Le lavoratrici-madri avranno maggiore tutela nelle aziende

Maggiori tutele per le lavoratrici-madri

Dettagli

Autore
g.fr.
Data
12/4/1971
Tipologia
Commento
Testata
la Stampa
Pagina
2
Periodo
Anni Settanta
Area Tematica
Donne

Occhiello:

La legge approvata dalla Camera

Articolo:

(Nostro servizio particolare) Roma, 3 dicembre. Le lavoratrici-madri, a qualsiasi categoria appartengano, avranno diritto allo stesso trattamento economico e ad una maggiore tutela sanitaria durante il periodo di gestazione e nei primi anni di vita del bambino. La commissione Lavoro della Camera ha difatti approvato in sede legislativa, col voto favorevole della maggioranza di Centro Sinistra e del msi e l'astensione dei gruppi di estrema sinistra, le norme cui dovranno adeguarsi, una volta ottenuta la sanzione del Senato, i contratti collettivi di lavoro. Le nuove norme estendono dunque i medesimi benefici a tutte le donne a lavoro dipendente, senza distinzioni. La donna che ha un lavoro dipendente usufruirà, in occasione della maternità, di cinque mesi di congedo obbligatorio con 100 per cento della retribuzione; di un congedo facoltativo di altri sei mesi, compensato a partire dal 1" gennaio 1973, con il 30 per cento della retribuzione per consentire alla madre di stare vicino al bambino, nel primo anno di vita, qualora non voglia affidarlo agli asili-nido. Un'altra delle norme più qualificanti della nuova legge stabilisce che la lavoratrice, qualora non si avvalga del congedo facoltativo, abbia diritto a due ore di riposo giornaliere retribuite fino al compimento del primo anno di vita del bambino. Finché questi non avrà superato i tre anni, la madre potrà inoltre assentarsi dal lavoro ogni volta che il bimbo è ammalato. In tal caso i giorni di assenza non saranno retribuiti ma non verranno conteggiati come ferie. Alle lavoratrici autonome, comprese le coltivatrici dirette, le artigiane e le addette al commercio, sarà invece corrisposto dal 1 luglio 1972 un assegno di natalità di 50 mila lire.