Sintesi della legge 7/1969 sul divieto di licenziamento delle lavoratrici per causa di matrimonio.
Impliciti con intento persuasivo: ogni clausola contenuta nei contratti individuali e collettivi, che prevedesse la risoluzione del rapporto di lavoro seguito a matrimonioImpliciti con intento persuasivo: Il legislatore poi, per attuare un sistema di tutela più ampio e più certo possibile anche nell'ambito processualeIncisi con intento persuasivo: Il datore di lavoro ha, comunque e sempre, la possibilità di provare che il licenziamento da lui disposto è stato determinato non dal matrimonioRinvii con intento persuasivo: La presunzione che il licenziamento sia avvenuto per causa di matrimonio ha una notevole portata anche sotto l'aspetto processualeParola chiave: donnaParola chiave: donna lavoratriceParola chiave: lavoratriciCollocazioni: lavoratrici madriFrame Donne - Diritto e famiglia: leggeParola chiave: donnaCollocazioni: donna lavoratriceFrame Donne - Diritto e famiglia: La legge ha dunque stabilito la nullità dei licenziamenti intimati per causa di matrimonioFrame Donne - Mercato del lavoro: datore di lavoro Parola chiave: lavoratriceParola chiave: lavoratriceParola chiave: lavoratriceFrame Donne - Mercato del lavoro: datore di lavoroParola chiave: lavoratriceParola chiave: lavoratriceParola chiave: lavoratriceParola chiave: lavoratriceParola chiave: lavoratrice